Importanti novità sulla posa di casette in legno nelle zone terremotate.

Il 18 Giugno 2019 scorso il decreto “Sblocca Cantieri” è diventato legge.

Diversi interventi riguardano i territori colpiti dal sisma del 2016 e fanno riferimento all’ autorizzazione all’installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili, nelle zone maggiormente colpite dagli eventi sismici in questione.

Sotto riportato il link con il testo di legge (riferimento pagina 42-43 art.4) ” strutture abitative temporanee ed amovibili”

https://www.promopa.it/wp-content/uploads/2019/05/legge_55_2019_conversione_dl_32.pdf

Per Vostra Comodità riportiamo il testo della legge ( Pag. 42 ):

“Art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili). – 1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ‘E’ ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico, ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e’ consentita, previa autorizzazione comunale, l’installazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno di proprieta’ ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprieta’ o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilita’ da parte della proprieta’ senza corresponsione di alcun tipo di indennita’ o rimborso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalita’ da apposito atto comunale, o sulle aree di cui all’articolo 4-ter del presente decreto. Entro novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilita’ dell’immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi. 2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”

Pertanto le nostre strutture rispondo appieno a tutte le caratteristiche di legge sopra elencate; scegliendo i nostri prodotti avrete garantito un buon standard abitativo in attesa di ritornare nella Vostra abitazione.